TITOLO II -
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 8 -
Delle armi e delle munizioni da guerra
Sono "armi da guerra", ai sensi dell'articolo 28 della legge, le armi di ogni specie, da punta, da taglio e da sparo, destinate o che possono essere destinate per l'armamento delle truppe nazionali o straniere, o per qualsiasi uso militare.
Sono armi "tipo guerra" quelle che presentano caratteristiche analoghe alle armi da guerra.
Sono "munizioni da guerra" le cartucce, i proiettili, le bombe, la polvere, le capsule ed ogni altra materia destinata al caricamento delle armi da sparo belliche, o comunque ad impiego bellico.