TITOLO II -
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 7 -
Delle cerimonie fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche e civili
Per l'esercizio della facoltà attribuita al Questore dal secondo comma dell'art. 27 della legge, per quanto riguarda i trasporti funebri, si osserva il disposto dell'art. 21 del presente regolamento.