TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 7 - Delle cerimonie fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche e civili

Per l'esercizio della facoltà attribuita al Questore dal secondo comma dell'art. 27 della legge, per quanto riguarda i trasporti funebri, si osserva il disposto dell'art. 21 del presente regolamento.


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