TITOLO II -
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 7 -
Delle cerimonie fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche e civili
Alle cerimonie, alle processioni religiose e civili e alle altre manifestazioni indicate nell'art. 25 della legge, si applicano le disposizioni degli artt. 21 a 28 del presente regolamento.