TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 7 - Delle cerimonie fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche e civili

Alle cerimonie, alle processioni religiose e civili e alle altre manifestazioni indicate nell'art. 25 della legge, si applicano le disposizioni degli artt. 21 a 28 del presente regolamento.


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