TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 7 - Delle cerimonie fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche e civili

L'avviso di cui è parola nell'art. 25 della legge, deve esser dato nei modi prescritti dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere:
a) le generalità e la firma dei promotori;
b) l'indicazione del giorno e dell'ora in cui ha luogo la cerimonia religiosa ovvero la processione ecclesiastica o civile;
c) l'indicazione degli atti di culto fuori dei luoghi a ciò destinati;
d) l'indicazione dell'itinerario della processione e della località in cui le funzioni si compiono.
L'avviso deve pervenire al Questore almeno tre giorni prima di quello fissato per la cerimonia o per la processione ecclesiastica o civile.


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