TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 6 - Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici

Quando sia omesso l'avviso di cui all'art. 18 della legge, l'autorità locale di pubblica sicurezza informa immediatamente il Questore, e, in caso di urgenza, provvede, sotto la propria responsabilità, o ad impedire che la riunione abbia luogo o a vigilarne lo svolgimento, riferendone subito al Questore per gli ulteriori provvedimenti.


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