TITOLO II -
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 6 -
Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici
Nel caso di scioglimento di una riunione o di un assembramento, a termini dell'art. 24 della legge, non si può adoperare la forza prima che l'ufficiale di pubblica sicurezza o il sottufficiale dei carabinieri, preposto al servizio, ne abbia dato ordine.