TITOLO II -
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 6 -
Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici
Qualora non sia possibile disporre della tromba per le formalità di cui all'art. 23 della legge, lo scioglimento della riunione è ordinato con tre intimazioni ad alta voce.