TITOLO II -
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 6 -
Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici
L'ufficiale di pubblica sicurezza preposto al servizio impartisce le occorrenti istruzioni ai comandanti della forza pubblica e della forza armata, presenti sul posto, chiarendo ad essi gli obbiettivi da conseguire.
Le sue disposizioni non possono essere modificate senza suo ordine.