TITOLO II -
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 6 -
Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici
Insieme con l'avviso può essere richiesto il consenso scritto per l'occupazione temporanea del luogo pubblico o aperto al pubblico, da parte dell'autorità competente, o di chi dispone del locale destinato alla riunione.
E' vietato l'uso delle chiese e degli altri luoghi sacri per manifestazioni estranee al sentimento religioso o per scopi non attinenti al culto.