TITOLO II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
§ 6 - Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici

Fermo il disposto dell'art. 15, l'avviso per le riunioni pubbliche di cui è parola nell'art. 18 della legge, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'oggetto della riunione; le generalità di coloro che sono designati a prendere la parola nonché le generalità e la firma dei promotori (1) .
L'avviso deve pervenire al Questore almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

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(1) Comma modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 5/7/1960 n. 163.


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