TITOLO I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione
§ 5 - Delle autorizzazioni di polizia

Nelle insegne, nelle mostre, nelle tabelle, nelle vetrine esterne o interne di qualsiasi esercizio soggetto ad autorizzazione di polizia, deve farsi uso della lingua italiana.
E' consentito anche l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti.
L'inosservanza di queste disposizioni può dar luogo a revoca dell'autorizzazione.


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