TITOLO I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione
§ 5 - Delle autorizzazioni di polizia

L'obbligo, imposto dalla legge a chi richiede l'acquisto di determinate merci o la prestazione di determinati servizi, di dimostrare, nei casi tassativamente contemplati, la propria identità personale, mediante l'esibizione della carta di identità, riguarda le operazioni che si svolgono con l'intervento personale dei committenti.
Degli affari che vengono trattati per corrispondenza, deve, dal commissionario, essere dato immediato avviso alle autorità di pubblica sicurezza dei luoghi donde e partita la commissione e dove si spedisce la merce, quando il committente non sia conosciuto.


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