TITOLO I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione
§ 5 - Delle autorizzazioni di polizia

Quando la legge prescrive, per determinati atti, l'obbligo dell'avviso o della dichiarazione, questi debbono essere presentati per iscritto in doppio esemplare, di cui uno conforme alla legge sul bollo, se prescritto. (1)
L'autorità competente rilascia l'esemplare in bollo alla parte con l'annotazione del provvedimento, e conserva l'altro negli atti di ufficio.

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(1) Comma modificato dall'art. 2, DPR 28/5/2001 n. 311.


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