TITOLO I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione
§ 5 - Delle autorizzazioni di polizia

(1)
La prestazione di cauzione, quando richiesta dalla legge o disposta dall'autorità nei casi previsti dalla legge, può essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio di tale attività e con ogni altra modalità prevista dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

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(1) Articolo sostituito dall'art. 2, DPR 28/5/2001 n. 311.


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