TITOLO I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione
§ 4 -
Dell'esecuzione dei provvedimenti di polizia
Il Ministro dell'interno può, in qualunque tempo, sia sopra denuncia, sia per propria iniziativa, dichiarare, con decreto, la nullità degli atti e dei provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza che contengano violazioni di legge o di regolamenti generali o speciali o che ritenga non fondati sopra una causa di pubblico interesse.