TITOLO I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione
§ 4 - Dell'esecuzione dei provvedimenti di polizia

I provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza, quando riflettono singoli interessati, sono comunicati mediante consegna di copia dei provvedimenti, per mezzo degli agenti della forza pubblica o del messo comunale.
La relazione della notifica, redatta in doppio originale, è datata e sottoscritta dall'agente o dal messo e dal consegnatario. Se questi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta menzione.
La notifica si ha per avvenuta dal giorno in cui la persona interessata, o chi la rappresenti legalmente, rilasci ricevuta dell'atto o del provvedimento che la riguarda, o quando, in qualsiasi modo, risulti che abbia avuto notizia delI'atto o del provvedimento.


Indietro

Stampa questa pagina