TITOLO I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione
§ 4 -
Dell'esecuzione dei provvedimenti di polizia
I provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa, col procedimento di cui all'art. 5 della legge.
I provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica emanati dal Podestà sulle materie di cui all'art. 55 della legge comunale e provinciale, testo unico 3 marzo 1934, n. 383, seguono col procedimento di cui all'art. 55 stesso.