TITOLO I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione
§ 1 - Delle autorità di pubblica sicurezza e delle loro attribuzioni
L'autorità locale di pubblica sicurezza esercita nell'ambito della circoscrizione del Comune, le attribuzioni che le leggi deferiscono alla sua competenza.
Il Prefetto può, con decreto, incaricare i funzionari preposti ad uffici distaccati di pubblica sicurezza di vigilare sull'andamento generale dei servizi di pubblica sicurezza nei comuni vicini a quello di loro residenza.
Quando le esigenze del servizio lo richiedono, il Prefetto, od il Questore con l'assenso del Prefetto, possono inviare funzionari di pubblica sicurezza nei comuni per assumere la direzione dei servizi di polizia.
Durante la permanenza dei funzionari nei comuni, resta sospesa la competenza dei Podestà relativamente ai servizi di polizia.