TITOLO I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione
§ 1 - Delle autorità di pubblica sicurezza e delle loro attribuzioni
Il Questore ha, alla dipendenza del Prefetto, la direzione tecnica di tutti i servizi di polizia e d'ordine pubblico nella provincia. Egli esercita tutte le altre attribuzioni deferite dalle leggi alla sua competenza.