TITOLO I - Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione
§ 1 - Delle autorità di pubblica sicurezza e delle loro attribuzioni

L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.
Sono autorità provinciali il Prefetto ed il Questore.
E' autorità Locale, in ciascun comune, il funzionario preposto all'ufficio di pubblica sicurezza. Nei comuni dove non esiste un ufficio di pubblica sicurezza, è autorità locale il Podestà o chi ne fa le veci.


Indietro

Stampa questa pagina