Titolo VI - Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
Capo V - Del confino di polizia

L'assegnazione al confino di polizia è pronunciata con ordinanza dalla commissione provinciale di cui all'articolo 166, su rapporto motivato del Questore.
Nell'ordinanza è determinata la durata.
La commissione può ordinare l'immediato arresto delle persone proposte per l'assegnazione al confino.
Il denunziato che si presenta alla Commissione o è tradotto dinanzi ad essa in istato di arresto per l'interrogatorio, può farsi assistere dal difensore (1).

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(1) Comma aggiunto dall'art. 5, DLGS 10/12/1944 n. 419.


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