Titolo VI -
Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
Capo IV -
Dei provvedimenti relativi ai minori degli anni diciotto
Contro il provvedimento del presidente del tribunale è ammesso ricorso al primo presidente della corte di appello.
Il ricorso può essere proposto tanto da chi esercita la patria potestà o la tutela sul minore, quanto dal pubblico ministero.
Il primo presidente della corte di appello, prima di provvedere sul ricorso, deve sentire il procuratore generale.