Titolo VI - Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
Capo III - Dell'ammonizione

Contro le decisioni della commissione non è ammesso ricorso.
Su istanza dell'interessato o su proposta del questore, o anche d'ufficio, la commissione può: a) revocare l'ammonizione quando sono cessate le cause per le quali fu pronunciata o per errore di fatto; b) modificare le prescrizioni imposte e sospendere l'ammonizione per un periodo di tempo non superiore a quello della sua durata.


Indietro

Stampa questa pagina