Titolo VI -
Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
Capo III - Dell'ammonizione
(1)
Il denunziato che si presenta al procedimento può farsi assistere da un difensore e, se contesta il fondamento della denuncia, è ammesso a presentare le prove a sua difesa.
La Commissione, proceduto all'interrogatorio del denunziato ed all'esame delle prove e tenute presenti le conclusioni della difesa, pronuncia in merito con ordinanza.
Contro di questa è ammesso ricorso solo per motivi d'incompetenza o violazione di legge, nel termine di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento, alla Commissione di appello, avente sede presso il Ministero dell'interno e di cui all'art. 2.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
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(1) Articolo sostituito dall'art. 4, DLGS 10/12/1944 n. 419.