Titolo VI -
Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
Capo III - Dell'ammonizione
Entro cinque giorni dalla comunicazione della denuncia alla commissione di cui all'articolo precedente, questa intima al denunciato atto di comparizione con invito a presentare le sue difese.
L'atto di comparizione deve contenere una succinta esposizione dei fatti sui quali la denuncia è fondata.