Titolo VI - Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
Capo III - Dell'ammonizione

Il Questore, con rapporto scritto, motivato e documentato, denuncia al Prefetto, per l'ammonizione, gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose e le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente (1).
Sono altresì denunciati per l'ammonizione i diffamati per delitti di cui all'articolo seguente.
La denuncia può essere preceduta da una diffida alle persone suindicate, da parte del Questore.

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(1) Comma modificato dall'art. 1, DLGS 10/12/1944 n. 419.


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