Titolo VI -
Disposizioni relative alle persone pericolose per la società
Capo II - Delle persone sospette, dei liberati dal carcere o dagli stabilimenti per misure di sicurezza, del rimpatrio e degli espatri abusivi
Chiunque, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente a termini di accordi internazionali, espatrii o tenti di espatriare, quando il fatto sia stato determinato, in tutto o in parte, da motivi politici, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa non inferiore a euro 82 (lire 160.000) (1).
In ogni altro caso, chiunque espatrii o tenti di espatriare senza essere munito di passaporto è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da euro 206 (lire 400.000) (1) a euro 619 (1.200.000) (1).
E' autorizzato I'uso delle armi, quando sia necessario, per impedire i passaggi abusivi attraverso i valichi di frontiera non autorizzati.
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(1) Importo modificato dall'art. 3, L 12/7/1961 n. 603 e successivamente dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.