Titolo V - Degli stranieri
Capo I - Del soggiorno degli stranieri nel regno

(1)
[Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque interessano la difesa militare dello Stato.
Tale divieto è comunicato agli stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi.
Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.]

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(1) Articolo abrogato dall'art. 47, DLGS 25/07/98, n. 286.

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