Titolo V - Degli stranieri
Capo I - Del soggiorno degli stranieri nel regno

[L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di invitare, in ogni tempo, lo straniero ad esibire i documenti di identificazione di cui è provvisto, e a dare contezza di sé.
Qualora siavi motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi può essere sottoposto a rilievi segnaletici.]

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(1) Articolo abrogato dall'art. 47, DLGS 25/07/98, n. 286.

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