Titolo IV - Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata
I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 206 (lire 400.000) (1) a euro 619 (1.200.000) (1).
-----
(1) Importo modificato dall'art. 3, L 12/7/1961 n. 603 e successivamente dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.