Titolo IV - Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata
La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere capacità tecnica ai servizi che intende esercitare.
Può, altresì, essere negata in considerazione del numero o della importanza degli istituti già esistenti.
La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio.
L'autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.