Titolo III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
Capo III - Delle tipografie e arti affini e delle esposizioni di manifesti e avvisi al pubblico

E' vietata l'inserzione, nei giornali o in altri scritti periodici, di avvisi o corrispondenze di qualsiasi genere che, anche in modo indiretto o simulato, o con un pretesto teraupetico o scientifico, si riferiscano ai mezzi diretti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto.
E' altresì vietata l'inserzione di corrispondenze o di avvisi amorosi.
E', inoltre, vietato di pubblicare, nei giornali o in altri scritti periodici, ritratti dei suicidi o di persone che abbiano commesso delitti.
I giornali o gli scritti periodici, con cui si contravviene alle disposizioni di questo articolo, sono sequestrati in via amministrativa dall'autorità locale di pubblica sicurezza.


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