Titolo III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
Capo II - Degli esercizi pubblici

[Non si può esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati o altrimenti, dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza.] (1)
(2)
Il questore, di sua iniziativa o su proposta dell'autorità locale, può vietare, in qualsiasi tempo, I'esercizio delle attività indicate in questo articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all'art. 92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina o il giuoco d'azzardo, o si faccia uso di sostanze stupefacenti.

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(1) Comma abrogato dall'art. 6, DPR 28/5/2001 n. 311 limitatamente alla previsione che richiede, per l'esercizio delle attività ivi indicate, la preventiva dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza.
(2) Comma abrogato dall'art. 6, DPR 28/5/2001 n. 311.


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