Titolo III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
Capo II - Degli esercizi pubblici

I fabbricanti e gli esportatori di essenze per la confezione delle bevande alcooliche devono denunciare al prefetto l'apertura e la chiusura delle fabbriche o dei depositi e uniformarsi, oltre al disposto delI'art. 105, alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con decreto reale, sentito il consiglio superiore di sanità.
Nel caso di trasgressione, il prefetto ordina la chiusura della fabbrica o del deposito.


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