Titolo III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
Capo II - Degli esercizi pubblici

Sono vietate Ia fabbricazione, I'importazione nello Stato, la vendita di qualsiasi quantità ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio "assenzio".
Salvo quanto è stabilito dalle Ieggi sanitarie, sono escluse da tale proibizione Ie bevande che, avendo un contenuto alcoolico inferiore al 21% del volume contengono infuso di assenzio come sostanza aromatica.


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