Titolo III -
Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
Capo II -
Degli esercizi pubblici
Sono vietate Ia fabbricazione, I'importazione nello Stato, la vendita di qualsiasi quantità ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio "assenzio".
Salvo quanto è stabilito dalle Ieggi sanitarie, sono escluse da tale proibizione Ie bevande che, avendo un contenuto alcoolico inferiore al 21% del volume contengono infuso di assenzio come sostanza aromatica.