Titolo III - Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
Capo II - Degli esercizi pubblici

E' vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai.
(1)

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(1) I commi 2 e 3 sono stati abrogati dall'art. 25, L 26/4/1934 n. 653.


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