Titolo III -
Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
Capo II -
Degli esercizi pubblici
E' vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai.
(1)
-----
(1) I commi 2 e 3 sono stati abrogati dall'art. 25, L 26/4/1934 n. 653.