Titolo III -
Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
Capo II -
Degli esercizi pubblici
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1. La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.
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(1) Articolo modificato dall'art. 3, L 12/7/1961 n. 603, dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689, dall'art. 9, L 13/12/1989 n. 401 e successivamente sostituito dall'art. 37, L 23/12/2000 n. 388.