Titolo III -
Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici
Capo I -
Degli spettacoli e trattenimenti pubblici
E' vietato comparire mascherato in luogo pubblico.
Il contravventore è punito con Ia sanzione amministrativa (1) da euro 10 (lire 20.000) (2) a euro 103 (200.000) (2).
E' vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.
Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con la sanzione amministrativa (1) da euro 10 (lire 20.000) (2) a euro 103 (200.000) (2).
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(1) Sanzione così sostituita per effetto dell'art. 32, L 24/11/1981 n. 689. Precedentemente la sanzione prevista era l'ammenda.
(2) Importo modificato dall'art. 3, L 12/7/1961 n. 603 e successivamente dagli artt. 113 e 114, L 24/11/1981 n. 689.