Titolo II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
Capo VI - Delle industrie pericolose e dei mestieri rumorosi e incomodi

Il prefetto, sentito il parere del consiglio provinciale sanitario o dell'ufficio del genio civile, può, anche in mancanza di ricorso, annullare il provvedimento del podestà che ritenga contrario alla sanità o alla sicurezza pubblica.


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