Titolo II -
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
Capo VI -
Delle industrie pericolose e dei mestieri rumorosi e incomodi
Il prefetto, sentito il parere del consiglio provinciale sanitario o dell'ufficio del genio civile, può, anche in mancanza di ricorso, annullare il provvedimento del podestà che ritenga contrario alla sanità o alla sicurezza pubblica.