Titolo II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
Capo V - Della prevenzione di infortuni e disastri

(1)
I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. E' rifiutata o revocata a chi non risulta di buona condotta od è sfornito della carta di identità.
Il contravventore all'obbligo stabilito dalla prima parte di questo articolo è punito con l'arresto da uno a tre mesi e con la sanzione amministrativa da euro 103 (lire 200.000) (1) a euro 516 (1.000.000) (1) .
I proprietari o gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati, e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non è iscritto nel registro dell'autorità locale di pubblica sicurezza, sono puniti con la sanzione amministrativa (3) da euro 206 (lire 400.000) (4) a euro 619 (lire 1.200.000) (4).

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(1) Articolo abrogato dall'art. 1, L 24/11/2000 n. 340 limitatamente alla parte che disciplina il procedimento per l'iscrizione nel registro dei portieri e dei custodi. Conseguentemente il predetto procedimento e i relativi adempimenti amministrativi sono soppressi.
(2) Importo elevato dall'art. 3, L 12/7/1961 n. 603 e dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.
(3) Sanzione così sostituita per effetto dell'art. 32, L 24/11/1981 n. 689. Precedentemente la sanzione prevista era l'ammenda.
(4) Importo elevato dall'art. 3, L 12/7/1961 n. 603 e successivamente dagli artt. 113 e 114, L 24/11/1981 n. 689.


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