Titolo II -
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
Capo V -
Della prevenzione di infortuni e disastri
L'autorità locale di pubblica sicurezza, d'accordo con l'autorità comunale, può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case più di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora, e nelle altre resti chiuso se manca il custode.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa (1) fino a euro 51 (lire 100.000) (2) .
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(1) Sanzione così sostituita per effetto dell'art. 32, L 24/11/1981 n. 689. Precedentemente la sanzione prevista era l'ammenda.
(2) Importo modificato dall'art. 3, L 12/7/1961 n. 603 e successivamente dagli art. 113 e 114, L 24/11/1981 n. 689.