Titolo II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
Capo V - Della prevenzione di infortuni e disastri

E' vietato l'impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione.
Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 206 (lire 400.000) (1) se il fatto non costituisce un più grave reato.
Le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas predetti sono determinate dal regolamento.

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(1) Importo modificato dall'art. 3, L 12/7/1961 n. 603 e successivamente dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.


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