Titolo II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
Capo V - Della prevenzione di infortuni e disastri

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.
E' vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.


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