Titolo II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
Capo V - Della prevenzione di infortuni e disastri

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare la distruzione o la rimozione degli esplosivi che si trovano nelle fabbriche, nei depositi e nei magazzini di vendita, quando essi possono costituire un pericolo per l'incolumità pubblica o per l'ordine pubblico.


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