Titolo II -
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
Capo V -
Della prevenzione di infortuni e disastri
L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare la distruzione o la rimozione degli esplosivi che si trovano nelle fabbriche, nei depositi e nei magazzini di vendita, quando essi possono costituire un pericolo per l'incolumità pubblica o per l'ordine pubblico.