Titolo II -
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
Capo V -
Della prevenzione di infortuni e disastri
Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati (1) .
Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività (2) .
E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di I°, II°, III°, IV° e V° categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore, nonché materie esplodenti di V° categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori: ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera. (3)
Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere (3) .
Il contravventore è punito con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a euro 154 (lire 300.000) (4) (5) .
Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di V° categoria, gruppo D e gruppo E. (6)
L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a euro 154 (lire 300.000) (4) (5) .
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(1) Comma modificato dall'art. 12, DL 8/6/1992 n. 306 convertito con modificazioni dalla L. 7/8/1992 n. 356.
(2) Comma modificato dall'art. 6, DLGS 2/1/1997 n. 7.
(3) Comma sostituito dall'art. 3, DL 22/11/1956 n. 1274 convertito con modificazioni dalla L 22/12/1956 n. 1452 e successivamente modificato dall'art. 9, L 25/1/2006 n. 29.
(4) Importo così elevato per effetto dell'art. 34, L 18/4/1975 n. 110 e dell'art. 113 L 24/11/1981 n. 689.
(5) Comma aggiunto dall'art. 3, DL 22/11/1956 n. 1274, convertito con modificazioni dalla L 22/12/1956 n. 1452.
(6) Comma inserito dall'art. 9, L 25/1/2006 n. 29.