Titolo II -
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
Capo V -
Della prevenzione di infortuni e disastri
Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate. Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.
Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.
E' consentita la rappresentanza.