Titolo II -
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
Capo V -
Della prevenzione di infortuni e disastri
Una commissione tecnica nominata dal prefetto determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti.
Le spese pel funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la licenza.