Titolo II - Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
Capo IV - Delle armi

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Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65.

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(1) I commi 1 e 2 sono stati abrogati dall'art. 4, L 18/4/1975 n. 110.


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