Titolo II -
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
Capo IV -
Delle armi
Il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare.