Titolo II -
Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica
Capo IV -
Delle armi
Nessuno può andare in giro con un campionario di armi, senza la licenza del questore della provincia dalla quale muove.
La licenza deve essere vidimata dai questori delle province che si intende percorrere.
La licenza non può essere rilasciata per campionari di armi da guerra.